Per le Imprese ed i Professionisti, al fine di evitare la diffusione ed il contagio del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro e principalmente per le attività con accesso al pubblico, il Governo con l’art. 125 del Decreto Rilancio, (che ha abrogato l’art. 30 del Decreto Liquidità) ha stanziato 200 milioni di euro per l’introduzione di un Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale o per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

A titolo esemplificativo, oltre alle spese per la sanificazione degli ambienti da parte di ditte specializzate (per le quali è richiesta apposita certificazione), l’agevolazione riguarda l’acquisto di:

  • Mascherine di qualsiasi tipo (chirurgiche, ffp2, ffp3);
  • Guanti, visiere ed occhiali protettivi;
  • Tute di protezione e calzari;
  • Dispositivi di sicurezza, diversi dai precedenti ( termometri, termoscanner);
  • Dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale ( pannelli protettivi in plexiglass);
  • Detergenti mani e disinfettanti.

Si può usufruire del Credito d’imposta nella misura del 60% per le spese sostenute e documentate per tutto l’anno 2020 e fino ad un importo massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario.

Occorre precisare, che l’Agenzia delle Entrate, con apposite circolari, ha specificato che i DPI acquistati e per i quali si richiede il credito d’imposta, devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea.

E’ fondamentale, dunque, per non avere nessun problema in sede di eventuale controllo, essere in possesso e conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa.