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	<title>Notizie Archivi - Commercialista Calà</title>
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	<description>Tenuta contabile e consulenze tributarie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2024 17:23:30 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Notizie Archivi - Commercialista Calà</title>
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	<item>
		<title>REGIONE SICILIA IRFIS: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L’ABBATTIMENTO DEGLI INTERESSI SU MUTUI E FINAZIAMENTI ALLE IMPRESE</title>
		<link>https://www.commercialistacala.it/regione-sicilia-irfis-contributo-a-fondo-perduto-per-labbattimento-degli-interessi-su-mutui-e-finaziamenti-alle-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Calà]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 17:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Irfis FinSicilia ha pubblicato un bando per un contributo a fondo perduto destinato alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) siciliane per l’abbattimento degli interessi sui mutui. La dotazione finanziaria ammonta a 45 milioni di euro. CHI PUO&#8217; OTTENERLO Il contributo è rivolto alle MPMI: I finanziamenti devono essere stati in essere al 1° gennaio [...]</p>
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<p>Irfis FinSicilia ha pubblicato un bando per un contributo a fondo perduto destinato alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) siciliane per l’abbattimento degli interessi sui mutui.</p>



<p>La dotazione finanziaria ammonta a 45 milioni di euro.</p>



<p><strong>CHI PUO&#8217; OTTENERLO</strong></p>



<p>Il contributo è rivolto alle MPMI:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>con sede legale in <strong>Sicilia</strong>,</li>



<li>iscritte al <strong>Registro delle Imprese</strong>,</li>



<li>che non svolgono attività agricole,</li>



<li>con <strong>Durc</strong> regolare,</li>



<li>che abbiano contratto finanziamenti per investimenti o capitale circolante con banche o intermediari finanziari.</li>
</ul>



<p>I finanziamenti devono essere stati in essere al 1° gennaio 2024 e avere un tasso di interesse nominale annuo sull’ultima rata scaduta nel 2023 <strong>non inferiore all’1%.</strong></p>



<p><strong>IMPORTO </strong></p>



<p>L’agevolazione copre il <strong>30% degli interessi</strong> corrisposti e pagati entro il 31 marzo 2024, relativi alle rate scadute nel 2023. Il contributo <strong>massimo</strong> erogabile è di <strong>10.000 euro</strong> per impresa.</p>



<p>Ciascuna impresa potrà presentare istanza relativamente ad un solo finanziamento.</p>



<p><strong>COME RICHIEDERLO</strong></p>



<p>Le domande potranno essere presentate a partire dal <strong>12 novembre fino al 12 dicembre 2024</strong> tramite la piattaforma online di Irfis FinSicilia.</p>



<p>Le domande saranno valutate e ordinate in base a un punteggio assegnato considerando il tasso nominale applicato all’ultima rata scaduta nel 2023 e l’ammontare degli interessi per cui si richiede il contributo.</p>



<p><strong>EROGAZIONE</strong></p>



<p>L’erogazione dei contributi è prevista entro il primo trimestre del 2025.</p>
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		<item>
		<title>CONTRIBUTO FONDO PERDUTO &#8211; DL SOSTEGNI</title>
		<link>https://www.commercialistacala.it/contributo-fondo-perduto-dl-sostegni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Calà]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 11:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 77923/2021, ha definito le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 “DL Sostegni”. A CHI SPETTA IL CONTRIBUTO Agli esercenti attività d’impresa, arti o professione [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[


<p>L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 77923/2021, ha definito le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del <strong>contributo a fondo perduto</strong>, ai sensi dell’art. 1, comma 8, del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 “DL Sostegni”.</p>



<p><strong>A CHI SPETTA IL CONTRIBUTO</strong></p>



<p>Agli esercenti attività d’<strong>impresa</strong>, arti o <strong>professione</strong> e ai produttori di reddito <strong>agrario</strong> che abbiamo conseguito ricavi o compensi nel 2019 fino ad un massimo di 10.000.000 di euro e che dimostrino un <strong>calo di almeno il 30%</strong> del fatturato medio del 2020 rispetto al fatturato medio del 2019.</p>



<p><strong>IMPORTO DEL CONTRIBUTO</strong></p>



<p>Spetta un contributo pari al prodotto dato della differenza tra i due valori medi di fatturato moltiplicata per i seguenti coefficienti:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>60% per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 100.000 euro;</li><li>50% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 100.000 euro e 400.000 euro;</li><li>40% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400.000 euro e 1.000.000 di euro;</li><li>30% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;</li><li>20% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 5.000.000 e 10.000.000 di euro.</li></ul>



<p><strong>E’ stato eliminato il riferimento ai Codici ATECO</strong> ed è stato innalzato a 10.000.000 di euro la soglia massima di ricavi per poter accedere al contributo.</p>



<p>L’importo massimo di aiuto è di 150.000 euro, con un <strong>minimo di 1.000 euro</strong> per le persone fisiche <strong>e 2.000 euro</strong> per le persone giuridiche.</p>



<p>Sono escluse dal contributo, le attività con partita iva attivata in data successiva al 23 marzo 2021, di conseguenza sono ammesse anche le Start-up aperte nei primi mesi del 2021, alle quali spetta il contributo minimo.</p>



<p>N.B. Per le attività che hanno attivato la partita iva dal 1° Gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato.</p>



<p><strong>ESEMPIO PRATICO</strong></p>



<p>Prendiamo il caso di una&nbsp;società&nbsp;che svolge attività di impresa, con ricavi nel 2019 inferiori a 400.000 euro.</p>



<p>Nel corso del 2019 ha registrato un fatturato di 380.000 euro e nel corso del 2020 ha registrato un fatturato di 200.000 euro.</p>



<p>In questo caso il calo del fatturato di almeno il 30% è superato. A questo punto si individua il calo mensile medio del fatturato (dividendo per 12 il calo annuale). L’importo così individuato di 15.000 euro deve essere moltiplicato per la percentuale del 50% (per i ricavi compresi tra 100.000 e 400.000 euro).</p>



<p>Il <strong>bonus sostegno quindi è pari a 7.500 euro</strong> (l’importo è superiore al minimo previsto per le società di 2.000 euro).</p>



<p><strong>PRESENTAZIONE DELL’ ISTANZA</strong></p>



<p>L’istanza dovrà essere presentata <strong>tramite i canali telematici</strong> dell’Agenzia delle Entrate.</p>



<p>Può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato.</p>



<p>La trasmissione della domanda può essere effettuata <strong>a partire dal 30 marzo 2021</strong> e non oltre il 28 maggio 2021.</p>



<p><strong>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</strong></p>



<p>L’erogazione è effettuata mediante <strong>accredito su conto corrente</strong> identificato dall’Iban indicato in sede di compilazione dell’istanza, intestato alla persona fisica o alla persona giuridica che hanno richiesto il contributo.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>AGEVOLAZIONE PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI &#8211; CREDITO D&#8217;IMPOSTA FINO AL 95%</title>
		<link>https://www.commercialistacala.it/agevolazione-per-investimenti-in-beni-strumentali-credito-dimposta-fino-al-95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Calà]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 14:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Legge di Bilancio per il 2021 (Legge 178/2020) ha rinnovato i bonus sia per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi 171 e 172) sia per gli investimenti in beni strumentali (art. 1, commi 1054-1058). INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO Per quanto riguarda gli investimenti per l’acquisto di beni strumentali effettuati nel Mezzogiorno, la misura è [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[


<p>La Legge di Bilancio per il 2021 (Legge 178/2020) ha rinnovato i bonus sia per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi 171 e 172) sia per gli investimenti in beni strumentali (art. 1, commi 1054-1058).</p>



<p><strong>INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO</strong></p>



<p>Per quanto riguarda gli investimenti per l’acquisto di beni strumentali effettuati nel Mezzogiorno, la misura è stata prorogata <strong>fino al 31.12.2022</strong>.</p>



<p>L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta calcolato sull’importo dell’investimento, tale credito potrà essere utilizzato in <strong>compensazione tramite F24</strong> per il pagamento delle imposte.</p>



<p>I beneficiari sono le PMI con sede nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, <strong>Sicilia</strong>, Molise, Sardegna e Abruzzo).</p>



<p>Gli investimenti oggetto dell’agevolazione devono consistere nell’acquisto di <strong>Macchinari, Impianti ed Attrezzature</strong>, (voci B.II.2 E B.II.3 dello Stato Patrimoniale), nuovi di fabbrica, anche tramite <strong>leasing</strong>.</p>



<p>I beni oggetto dell’investimento devono rientrare in un progetto di “<strong>investimento iniziale</strong>” riguardante: la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente o la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente.</p>



<p>Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura pari al:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>45% per le micro e piccole imprese;</li><li>35% per le medio imprese;</li><li>25% per le imprese di grandi dimensioni.</li></ul>



<p>Le imprese che intendono ottenere il credito d’imposta, devono presentare <strong>apposita comunicazione</strong>, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate.</p>



<p>Il credito potrà essere utilizzato senza limiti, anche in un’unica soluzione, a partire dal 5° giorno successivo al rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito.</p>



<p><strong>INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI</strong></p>



<p>Anche questa misura è stata prorogata per il <strong>biennio 2021/2022</strong>.</p>



<p>L’agevolazione consiste nel riconoscimento di in un credito d’imposta calcolato sull’importo dell’investimento, che sarà utilizzato in compensazione tramite F24, per il pagamento delle imposte.</p>



<p>In questo caso viene meno il requisito della territorialità, infatti <strong>l’intervento riguarda l’intero territorio Nazionale.</strong></p>



<p>Si può ottenere il credito d’imposta in seguito ad acquisto di beni strumentali, <strong>di tutte le categorie</strong>, non soltanto quindi Macchinari/Impianti/Attrezzature, i beni devono essere nuovi di fabbrica ed è possibile acquistarli in leasing.</p>



<p>E’ ammesso anche l’acquisto dei soli <strong>veicoli industriali</strong>, ad esempio: furgoni, autocarri, autogru ecc…</p>



<p>L’importo del credito d’imposta, varia in base alla tipologia di investimento effettuato:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Beni strumentali, materiali ed immateriali, “<strong>GENERICI</strong>”, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al <strong>10%</strong> ed il credito è utilizzabile completamente anche in un’unica soluzione;</li><li>Beni strumentali, materiali, ad alto contenuto tecnologico “<strong>INDUSTRIA 4.0</strong>”, viene riconosciuto un credito d’imposta del <strong>50%,</strong> utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali costanti;</li><li>Beni strumentali, immateriali, “INDUSTRIA 4.0”, viene riconosciuto un credito d’imposta del 20%.</li></ul>



<p>N.B. Le suddette percentuali sono riferite ad investimenti <strong>effettuati nel 2021</strong>, mentre per l’anno 2022, saranno ridimensionate, e nello specifico:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Beni strumentali, materiali ed immateriali, “GENERICI”, il credito riconosciuto è il 6%;</li><li>Beni strumentali, materiali, ad alto contenuto tecnologico “INDUSTRIA 4.0”, il credito riconosciuto è del 40%;</li></ul>



<p>Per fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, le fatture e gli altri documenti devono contenere il riferimento alle norme agevolative, ad esempio <strong>“<em>Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020”.</em></strong><em></em></p>



<p><strong>Le due agevolazioni</strong>, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, <strong>sono cumulabili</strong>, e ciò costituisce quindi un mix irrinunciabile.</p>



<p>Infatti, nel caso di investimento in una regione del Mezzogiorno, in seguito ad acquisto di “Beni strumentali 4.0”, il <strong>credito spettante in seguito a cumulo sarà del 95%.</strong></p>



<p><strong>IMPORTANTE: </strong>Entrambe le agevolazioni sono cumulabili anche con altri interventi agevolativi, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>TRATTAMENTO FISCALE COSTI PER OMAGGI E STRENNE NATALIZIE AL 100%</title>
		<link>https://www.commercialistacala.it/come-scaricare-omaggi-e-strenne-natalizie-al-100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Calà]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 15:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un tema ricorrente, durante le festività natalizie, è quello relativo al trattamento fiscale degli omaggi da parte delle aziende (imprese e/o professionisti) nei confronti di clienti, collaboratori, fornitori (pensiamo ai famosi cesti natalizi). Queste operazioni ovviamente producono dei costi per i quali è necessario comprendere il trattamento fiscale sia ai fini IVA sia ai fini [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Un tema ricorrente, durante le festività natalizie, è quello relativo al trattamento fiscale degli omaggi da parte delle aziende (<strong>imprese e/o professionisti</strong>) nei confronti di clienti, collaboratori, fornitori (pensiamo ai <strong>famosi cesti natalizi</strong>).</p>



<p>Queste operazioni ovviamente producono dei costi per i quali è necessario comprendere il trattamento fiscale sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi.</p>



<p>E’ fondamentale quindi rispettare <strong>determinate condizioni al fine di poter dedurre al 100% i costi e detrarre al 100% l’IVA</strong>.</p>



<p>Gli omaggi devono essere inquadrati come <strong>“Spese di rappresentanza”</strong>, cioè tutti quei costi sostenuti con finalità promozionali e di pubbliche relazioni.</p>



<p><strong>OMAGGI EFFETTUATI DA IMPRESE</strong></p>



<p>I costi sostenuti per l’acquisto di beni, destinati ad essere ceduti gratuitamente (omaggiati), la cui produzione o scambio, non rientra nell’attività propria dell’impresa sono:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Totalmente deducibili</strong> se di valore unitario <strong>non superiore ad Euro 50,00</strong> (al lordo dell’IVA);</li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li>Se di valore unitario superiore ad Euro 50,00 (al lordo dell’IVA) tali spese sono deducibili in percentuale rispetto ai ricavi dell’azienda, e precisamente:</li><li>Nel limite dell’1,5%: fino a 10 milioni di euro di ricavi;</li><li>Nel limite dello 0,6%: per la parte eccedenti i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;</li><li>Nel limite dello 0,4%: per la parte eccedente i 50 milioni di euro.</li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>L’IVA è totalmente detraibile</strong> soltanto se l’importo unitario del bene è <strong>inferiore ad Euro 50,00</strong>, altrimenti è indetraibile.</li></ul>



<p>Quindi nel tipico caso di un <strong>cesto natalizio</strong> con vari prodotti alimentari, se l’importo è inferiore ad <strong>Euro 50,00</strong>, questo omaggio sarà <strong>totalmente deducibile e totalmente detraibile, al 100%</strong>.</p>



<p><strong>OMAGGI EFFETTUATI DA PROFESSIONISTI</strong></p>



<p>Ai fini delle imposte dirette, gli omaggi natalizi (che ovviamente non sono oggetto dell’attività professionale) sono compresi tra <strong>le spese di rappresentanza</strong>.</p>



<p>Tali spese sono <strong>deducibili totalmente nel limite dell’1%</strong> dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario del bene.</p>



<p>Ai fini IVA, i professionisti possono detrarre l’imposta al 100%, per gli omaggi il cui importo unitario sia pari o inferiore ad Euro 50,00.</p>



<p>In conclusione, per poter portare in deduzione e detrazione al 100%, i parametri da rispettare sono:</p>



<ol class="wp-block-list" type="a"><li>Le spese devono riguardare omaggi destinati alle pubbliche relazioni e ad attività promozionali (Spese di rappresentanza);</li><li>Le spese devono essere di importo inferiore ad Euro 50,00.</li></ol>



<p>Non rispettando tali parametri, le spese saranno deducibili con delle limitazioni, e l’IVA sarà totalmente indetraibile.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>BONUS SICILIA &#8211; FONDO PERDUTO PER LE AZIENDE SICILIANE</title>
		<link>https://www.commercialistacala.it/bonus-sicilia-fondo-perduto-per-le-aziende-siciliane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Calà]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 10:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Regione Sicilia, con lo scopo di sostenere il sistema produttivo colpito dal Covid-19, ha lanciato uno strumento economico “BonusSicilia”, con una dotazione finanziaria di 125 milioni di euro (suddivisa per ogni provincia). Un contributo a Fondo Perduto, destinato alle microimprese siciliane (commerciali, artigiane, industriali, di servizi, alberghiere). L’agevolazione, fino ad un massimo di 35 [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Regione Sicilia, con lo scopo di sostenere il sistema produttivo colpito dal Covid-19, ha lanciato uno strumento economico <strong>“BonusSicilia”</strong>, con una dotazione finanziaria di <strong>125 milioni</strong> di euro (suddivisa per ogni provincia).</p>



<p>Un <strong>contributo a Fondo Perduto</strong>, destinato alle microimprese siciliane (commerciali, artigiane, industriali, di servizi, alberghiere).</p>



<p>L’agevolazione, fino ad un massimo di 35 mila euro, è concessa tramite apposita <strong>procedura informatica</strong>.</p>



<p>L’obiettivo della Regione è di fornire liquidità alle aziende più piccole, e compensare la riduzione di fatturato sofferta durante il lockdown.</p>



<p>Possono accedere le aziende:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Classificate come <strong>Microimprese</strong> (con meno di 10 dipendenti e fatturato e/o attivo di bilancio non superiore a 2 milioni di euro);</li><li>Iscritte in CCIAA e che hanno sede legale/operativa in Sicilia <strong>alla data del 31 dicembre 2019</strong>;</li><li>La cui attività (in base al codice Ateco) è stata <strong>sospesa durante il lockdown</strong>.</li><li>In possesso di <strong>DURC</strong> rilasciato da INPS/INAIL.</li></ul>



<p>Non sono possono partecipare:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Le persone fisiche titolari di partita iva, che hanno percepito le indennità previste dagli artt. 27/38/44 del DL 17 marzo 2020 (esclusi quindi i <strong>liberi professionisti</strong>).</li></ul>



<p>Il contributo a fondo perduto previsto è:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Una tantum di <strong>5 mila euro</strong>, alle imprese che hanno avviato l’attività dopo il 31/12/2018;</li><li>Una tantum di <strong>6 mila euro</strong>, alle imprese che hanno avviato l’attività prima dell’1 gennaio 2019 ed erano in regime forfettario nell’anno 2018;</li><li>5 mila euro + un importo pari al 40% del fatturato medio di 2 mesi (calcolato in base al fatturato del 2018), alle imprese che hanno avviato l’attività prima dell’1 gennaio 2019 ed erano in regime ordinario nell’anno 2018 (Tetto massimo <strong>35 mila euro</strong>).</li></ul>



<p>Per partecipare a BonusSicilia è necessario:</p>



<ol class="wp-block-list" type="1"><li>Attivare l’identità digitale <strong>“Spid”</strong>;</li><li>Compilare, a partire dal<strong> 21 settembre 2020</strong>, l’istanza sulla piattaforma SiciliaPei (<a href="https://siciliapei.regione.sicilia.it">https://siciliapei.regione.sicilia.it</a>);</li><li>Inviare l’istanza già compilata, a partire dalle <strong>09:00 del 5 ottobre 2020</strong>, cliccando sul pulsante “invio” (procedura a<strong> click-day</strong>);</li><li>Richiedere l’erogazione del contributo.</li></ol>
<p>L'articolo <a href="https://www.commercialistacala.it/bonus-sicilia-fondo-perduto-per-le-aziende-siciliane/">BONUS SICILIA &#8211; FONDO PERDUTO PER LE AZIENDE SICILIANE</a> proviene da <a href="https://www.commercialistacala.it">Commercialista Calà</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – ULTIMO GIORNO DISPONIBILE</title>
		<link>https://www.commercialistacala.it/contributo-a-fondo-perduto-ultimo-giorno-disponibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Calà]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 10:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Oggi 13 Agosto (salvo proroga) scade il termine per presentare la domanda per il contributo a fondo perduto per i titolari di partita Iva (ditte individuali e società) con reddito d’impresa o reddito agrario, come previsto dall’art. 25 del decreto legge 34/2020 “Decreto Rilancio”.Il contributo spetta alle imprese con ricavi nell’anno 2019 fino a 5 [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Oggi <strong>13 Agosto </strong>(salvo proroga) scade il termine per presentare la domanda per il <strong>contributo a fondo perduto</strong> per i titolari di partita Iva (ditte individuali e società) con reddito d’impresa o reddito agrario, come previsto dall’art. 25 del decreto legge 34/2020 “Decreto Rilancio”.<br>Il contributo spetta alle imprese con ricavi nell’anno 2019 fino a 5 milioni di euro, che abbiano subito un <strong>calo del fatturato</strong> superiore al <strong>33,33%</strong>, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.<br>L’importo del contributo che verrà accreditato direttamente sul conto corrente del contribuente, è pari ad una percentuale da applicare all’importo del calo di fatturato:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>20% dell’importo, per imprese con ricavi fino a 400.000 euro;</li><li>15% dell’importo, per imprese con ricavi compresi tra 400.000 e 1.000.000 di euro;</li><li>10% dell’importo, per imprese con ricavi compresi tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro.<br>ESEMPIO:<br>Srl Alfa in attività dal 2016, con ricavi nel 2019 di 320.000 euro.<br>FATTURATO APRILE 2019: 10.000 euro<br>FATTURATO APRILE 2020: 0 euro<br>CALO FATTURATO: 100%<br>CALCOLO CONTRIBUTO SPETTANTE: 10.000 x 20% = 2.000 euro<br>E’ previsto comunque un <strong>contributo minimo</strong> di 1000 euro per le ditte individuali e 2000 euro per le società.<br>Rientrano tra gli aventi diritto, <strong>senza il presupposto del calo del fatturato</strong>, anche le imprese che hanno iniziato l’attività dopo il 31/12/2018 o le imprese che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31/01/2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).</li></ul>
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			</item>
		<item>
		<title>CREDITO IMPOSTA 60% &#8211;  SPESE SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE</title>
		<link>https://www.commercialistacala.it/credito-imposta-50-spese-sanificazione-e-dispositivi-di-protezione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Calà]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per le Imprese ed i Professionisti, al fine di evitare la diffusione ed il contagio del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro e principalmente per le attività con accesso al pubblico, il Governo con l’art. 125 del Decreto Rilancio, (che ha abrogato l&#8217;art. 30 del Decreto Liquidità) ha stanziato 200 milioni di euro per l’introduzione [...]</p>
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<p>Per le <strong>Imprese ed i Professionisti</strong>, al fine di <strong>evitare la diffusione ed il contagio </strong>del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro e principalmente per le attività con accesso al pubblico, il Governo con l’art. 125 del Decreto Rilancio, (che ha abrogato l&#8217;art. 30 del Decreto Liquidità)  ha stanziato 200 milioni di euro per l’introduzione di un<strong> Credito d’imposta </strong>per le <strong>spese di sanificazione</strong> degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per l’<strong>acquisto di dispositivi di protezione </strong>individuale o per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.</p>



<p>A titolo esemplificativo, oltre alle spese per la sanificazione degli ambienti da parte di ditte specializzate (per le quali è richiesta apposita certificazione), l’agevolazione riguarda l’acquisto di:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Mascherine</strong> di qualsiasi tipo (chirurgiche, ffp2, ffp3);</li><li><strong>Guanti</strong>, visiere ed occhiali protettivi;</li><li><strong>Tute</strong> di protezione e calzari;</li><li>Dispositivi di sicurezza, diversi dai precedenti ( <strong>termometri</strong>, termoscanner);</li><li>Dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale ( pannelli protettivi in <strong>plexiglass</strong>);</li><li><strong>Detergenti mani </strong>e disinfettanti.</li></ul>



<p>Si può usufruire del <strong>Credito d’imposta nella misura del 60%</strong> per le spese sostenute e documentate per<strong> tutto l’anno 2020</strong> e fino ad un importo <strong>massimo di € 60.000 </strong>per ciascun beneficiario.</p>



<p>Occorre precisare, che l&#8217;Agenzia delle Entrate, con apposite circolari, ha specificato che i <strong>DPI</strong> acquistati e per i quali si richiede il credito d&#8217;imposta, devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea.</p>



<p>E&#8217; <strong>fondamentale</strong>, dunque, per non avere nessun problema in sede di eventuale controllo,<strong> essere in possesso e conservare la documentazione</strong> attestante la conformità alla normativa.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>DECRETO LIQUIDITA’ &#8211; AGEVOLAZIONI PER L’ACCESSO AL CREDITO E PROROGA VERSAMENTI</title>
		<link>https://www.commercialistacala.it/decreto-liquidita-agevolazioni-per-laccesso-al-credito-e-proroga-versamenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Calà]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialistacala.it/?p=561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il decreto n. 23/2020, cosiddetto “Decreto Liquidità” è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed introduce alcune misure a sostegno della liquidità delle imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti. In sintesi gli interventi per le PMI e Professionisti con numero di dipendenti inferiore a 499 unità, sono: Garanzia del 100% da parte del Fondo centrale [...]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il decreto n. 23/2020, cosiddetto “<strong>Decreto Liquidità</strong>” è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed introduce alcune misure a sostegno della liquidità delle imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti.</p>



<p>In sintesi gli interventi per le PMI e Professionisti con <strong>numero di dipendenti inferiore a 499</strong> unità, sono:</p>



<ol class="wp-block-list"><li><strong>Garanzia del 100%</strong> da parte del Fondo centrale di garanzia, destinata ad imprese e professionisti:     </li><li>destinata ad imprese con ricavi non superiori a 100.000 €;                 </li><li> per <strong>Finanziamenti </strong>di importo non superiori al 25% dei ricavi del 2019, e comunque con <strong>importo massimo di 25.000€</strong>;                              </li><li>con inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi e durata fino ad un massimo di 72 mesi;                                                                     </li><li>per questa tipologia <strong>non è necessaria alcuna valutazione </strong>e la banca potrà erogare il finanziamento con la sola verifica formale dei requisiti;</li></ol>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Garanzia del 90%</strong> (cumulabile con altro 10% concesso da Confidi o altro soggetto privato abilitato):</li></ul>



<p>a) &nbsp;destinata ad <strong>imprese con ricavi non superiori a 3.200.000 €</strong>;</p>



<p>b) &nbsp;per finanziamenti con importo massimo del 25% dei ricavi, quindi max 800.000 €;</p>



<p>c)&nbsp; durata massimo del prestito di 72 mesi;</p>



<p>d) &nbsp;per questa tipologia, andrà presentata soltanto la documentazione per <strong>valutare la struttura economico-finanziaria </strong>dell’azienda.</p>



<p><strong>NB. </strong>Fin quando <strong>l’innalzamento delle suddette garanzie</strong>, non sarà <strong>approvato dalla Commissione Europea</strong>, le banche potranno avviare le pratiche, ma non si potrà procedere con l’erogazione dei prestiti, (fermo restando la percentuale di garanzia dell’80%, introdotta del decreto “Cura Italia”).</p>



<p>Il decreto regola anche alcuni aspetti di natura tributaria e fiscale e soprattutto <strong>la sospensione dei versamenti in scadenza</strong>.</p>



<p>Con il precedente decreto erano stati sospesi, per le aziende con ricavi inferiori ai 2 milioni di euro, i versamenti per il mese di marzo, con rinvio al 31 maggio, senza interessi e sanzioni, con pagamento in unica soluzione o in 5 rate.</p>



<p>Per quanto riguarda le <strong>scadenze di Aprile e Maggio</strong> invece:</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>sono sospesi</strong> i versamenti di ritenute lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali Inps, premi Inali, per i soggetti con <strong>ricavi/compensi inferiori a 50 milioni di euro</strong>, che abbiamo registrato una <strong>diminuzione del fatturato</strong> nel mese di marzo 2020 di <strong>almeno il 33%</strong> rispetto a marzo 2019 e una diminuzione della stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;</li><li>per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 50 milioni di euro, la diminuzione del fatturato deve essere di almeno il 50%.</li></ul>



<p><strong>I versamenti prorogati</strong>, <strong>saranno versati</strong>, senza interessi e sanzioni, <strong>il 30 giugno</strong>, in unica soluzione o fino a un massimo di 5 rate mensili.</p>



<p>Infine, <strong>molto importante</strong> è l’introduzione di un <strong>credito d’imposta</strong> per tutto il 2020 (in aggiunta al credito d’imposta previsto dal decreto “Cura Italia” per le <strong>spese di sanificazione</strong> degli ambienti lavorativi) <strong>nella misura del 50%</strong> delle <strong>spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione</strong> ed attrezzature, volte ad evitare il contagio da Covid-19, nei luoghi di lavoro.</p>
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		<item>
		<title>ATTIVITA’ CHIUSA PER COVID-19 &#8211; COSA FARE CON IL REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO??</title>
		<link>https://www.commercialistacala.it/attivita-chiusa-per-covid-19-cosa-fare-con-il-registratore-di-cassa-telematico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Calà]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 11:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialistacala.it/?p=556</guid>

					<description><![CDATA[<p>A causa dell’emergenza Coronavirus, al fine di limitare la sua diffusione, il governo tramite una serie di decreti legge ha sospeso la quasi totalità delle attività economiche, da ormai diversi giorni. La maggior parte delle attività interessate, sono quelle del commercio e dell’artigianato, le quali da quest’anno hanno l’obbligo dell’invio dei corrispettivi telematici, tramite apposito [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>A causa
dell’emergenza Coronavirus</strong>, al
fine di limitare la sua diffusione, <strong>il governo</strong> tramite una serie di
decreti legge <strong>ha sospeso la quasi totalità delle attività economiche</strong>, da
ormai diversi giorni.</p>



<p>La maggior parte delle
attività interessate, sono quelle del <strong>commercio e dell’artigianato</strong>, le
quali da quest’anno <strong>hanno l’obbligo dell’invio dei corrispettivi telematici</strong>,
tramite apposito registratore di cassa.</p>



<p>Il registratore
telematico, al momento della chiusura giornaliera, invia direttamente
all’agenzia delle entrate, un file con i dati dei corrispettivi effettuati nel
giorno.</p>



<p>Ma come comportarsi in
casi di sospensione dell’attività??</p>



<p>In caso di <strong>eventi
eccezionali</strong>, (proprio come quello che stiamo vivendo) <strong>il titolare</strong>
delle attività sospese, <strong>non è tenuto ad effettuare nessun intervento
sull’apparecchio nè tantomeno è tenuto a comunicare qualcosa.</strong></p>



<p>Di conseguenza<strong>, sarà
il registratore telematico</strong> stesso, il primo giorno di ripresa
dell’attività, al momento dell’accensione, <strong>a produrre un unico file
contenente l’indicazione dei giorni di inattività ed i relativi dati</strong> (tutti
ad importo zero) e lo trasmetterà direttamente all’agenzia delle entrate.</p>



<p><strong>Nessun
adempimento</strong> è da
effettuare anche <strong>per coloro i quali non si sono ancora dotati di
registratore telematico</strong>, e stanno usufruendo del periodo di moratoria delle
sanzioni, fermo restando l’invio tramite gli appositi canali, per i giorni in
cui hanno regolarmente svolto la propria attività.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>DECRETO CURA ITALIA &#8211; SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE A FAVORE DI IMPRESE E LAVORATORI</title>
		<link>https://www.commercialistacala.it/decreto-cura-italia-sintesi-delle-principali-misure-a-favore-di-imprese-e-lavoratori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Calà]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 14:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.commercialistacala.it/?p=548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo giorni di attesa, tra conferenze stampa e bozze varie, finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il cosiddetto “Decreto Cura Italia”. Il decreto, oltre alle misure necessarie ed urgenti per il potenziamento del sistema sanitario nazionale e della protezione civile, introduce una serie di misure a sostegno di famiglie, lavoratori ed imprese. INIZIATIVE A [...]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dopo giorni di attesa, tra conferenze stampa e bozze
varie, finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il cosiddetto “Decreto
Cura Italia”.</p>



<p>Il decreto, oltre alle misure necessarie ed urgenti per il
potenziamento del sistema sanitario nazionale e della protezione civile, introduce
una serie di misure a sostegno di famiglie, lavoratori ed imprese.</p>



<p><strong>INIZIATIVE A TUTELA DEL LAVORO E DEL
REDDITO</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li>INTEGRAZIONE
SALARIALE: </li></ul>



<p>I datori di lavoro che sospendono o
riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da
COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di <strong>integrazione salariale</strong> con causale “emergenza COVID-19”, per periodi
decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e
comunque entro il mese di agosto 2020.</p>



<ul class="wp-block-list"><li>CASSA
INTEGRAZIONE IN DEROGA:</li></ul>



<p>Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali, trattamenti di <strong>cassa integrazione salariale in deroga</strong>, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo <strong>non superiore a nove settimane</strong>.</p>



<p>L’accordo sindacale non è richiesto per i
datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.</p>



<ul class="wp-block-list"><li>CONCEDO
ED INDENNITA’ PER LAVORATORI DIPENDENTI:</li></ul>



<p>In conseguenza ai provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, è previsto un periodo di concedo con relativa indennità per lavoratori dipendenti con figli minori di 12 anni (o con disabilità accertata ex L. 104/92) per un periodo (anche frazionato) di 15 giorni.</p>



<p>In alternativa si può optare per il <strong>bonus
baby sitter </strong>da 600 euro, che per quanto riguarda i lavoratori dipendenti
del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, è riconosciuto nel
limite massimo complessivo di 1000 euro. </p>



<p>Questa disposizione si applica anche al
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>



<ul class="wp-block-list"><li>INDENNITA’
A FAVORE DI PROFESSIONISTI &#8211; CO.CO.CO – ARTIGIANI/COMMERCIANTI- LAVORATORI
STAGIONALI TURISMO – OPERAI AGRICOLI:</li></ul>



<p>Ai liberi professionisti titolari di partita
iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai</p>



<p>lavoratori titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti
alla Gestione separata, ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione artigiani
e commercianti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, <strong>è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600
euro.</strong></p>



<p>La stessa indennità spetta anche ai
lavoratori stagionali del settore turismo ed agli operai del settore agricolo.</p>



<p>L’indennità sarà erogata dall’INPS,
previa domanda e comunque entro il limite di spesa.</p>



<p>L’indennità di cui al presente articolo <strong>non
concorre alla formazione del reddito</strong>.</p>



<ul class="wp-block-list"><li>ISTITUZIONE
FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA:</li></ul>



<p>Tramite questo fondo si prevedono delle misure a sostegno del reddito, anche per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (<strong>casse di previdenza private</strong>).</p>



<ul class="wp-block-list"><li>PREMIO
AI LAVORATORI DIPENDENTI:</li></ul>



<p>Ai titolari di reddito da lavoro dipendente, che possiedono un reddito inferiore a 40.000 euro nell’anno precedente, spetta un premio di <strong>100 euro</strong>, che non concorre alla formazione del reddito, da rapportare ai giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.</p>



<p>Il premio sarà anticipato dal datore di
lavoro, che provvederà al recupero dello stesso tramite compensazione.</p>



<p><strong>INIEZIONE DI LIQUIDITA’ TRAMITE IL
SISTEMA BANCARIO</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li>FONDO CENTRALE DI GARANZIA: </li></ul>



<p>Per la durata di 9 mesi dall’entrata in
vigore del decreto, si applicano le seguenti misure:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>La garanzia è concessa a titolo gratuito, </li><li><strong>Aumento massimale per singola impresa e
percentuale di copertura</strong>,</li><li>Ammesse rinegoziazioni con credito aggiuntivo
di almeno il 10% del debito residuo,</li><li>Nuovi finanziamenti di 18 mesi, a favore di
imprese, artisti e professionisti danneggiati dal covid-19. Il danno può essere
autocertificato. La garanzia è prestata gratuitamente e senza valutazione,</li><li>Prestazione della garanzia su microcredito
senza valutazione del merito di credito anche per chi non è valutabile
positivamente in base agli ultimi due bilanci. Aumento da 25.000 a 40.000 tetto
massimo del finanziamento.</li><li>Per le operazioni finanziarie di importo fino
a 100.000 euro, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di
inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo
economico-finanziario.</li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li>SOSPENSIONE
MUTUO PRIMA CASA (FONDO GASPARRINI): </li></ul>



<p>Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in
vigore del decreto legge, <strong>viene esteso anche ai professionisti ed ai
lavoratori autonomi</strong>, la possibilità di sospendere il mutuo sulla prima
casa. E’ necessario, però, autocertificare un calo superiore al 33% del
fatturato, verificatosi successivamente al 21 febbraio 2020, rispetto
all’ultimo trimestre del 2019;</p>



<ul class="wp-block-list"><li>MISURE
A SOSTEGNO FINANZIARIO PER MICRO/PICCOLE/MEDIE IMPRESE: </li></ul>



<p>Per i <strong>mutui e gli altri finanziamenti,</strong>
il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30
settembre 2020, è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso
delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli
elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino
l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, è facoltà delle
imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.</p>



<p><strong>MISURE IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li>RINVIO TECNICO &#8211; RIMESSIONE IN TERMINI PER I
VERSAMENTI: </li></ul>



<p>I versamenti in scadenza 16 marzo 2020
sono prorogati al 20 marzo 2020 (importante per le aziende che superano il
limite per la sospensione e che non fanno parte di alcune attività specifiche).</p>



<ul class="wp-block-list"><li>SOSPENSIONE DI IVA, RITENUTE LAV.DIPENDENTI,
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, PREMI INAIL: </li></ul>



<p><strong>Sono sospesi i versamenti in
scadenza tra il 2 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020</strong> <strong>per
le attività con obbligo di chiusura</strong>, per esempio: soggetti che gestiscono
palestre, piscine, teatri, <strong>cinema, discoteche</strong>, ricevitorie
lotto/scommesse/slot, attività <strong>di ristorazione, pasticcerie, bar/pub</strong>, asili
nido, tutte le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour-operator.</p>



<p><strong>I versamenti sospesi vanno
eseguiti entro il 31/05/2020</strong> in un’unica soluzione o con
un massimo di 5 rate mensili. </p>



<ul class="wp-block-list"><li>SOSPENSIONE
DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI: </li></ul>



<p><strong>Per TUTTI sono sospesi gli
adempimenti tributari</strong>, diversi dai versamenti e diversi
dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative
all’addizionale regionale e comunale, (ad esempio dichiarazione IVA, Lipe I
trimestre, esterometro ecc..) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo
2020 e il 31 maggio 2020.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</p>



<p>Gli adempimenti sospesi vanno effettuati
entro il 30/06/2020.</p>



<p>Per i <strong>soggetti con volume d’affari
inferiore a 2 milioni di euro</strong> nel 2019 <strong>sono sospesi i versamenti</strong> da
autoliquidazione di iva, ritenute lav. Dipendente e assimilato, contributi inps
e premi inail in scadenza <strong>tra l’8/3/2020 e il 31/03/2020</strong>. </p>



<p>I <strong>versamenti sospesi vanno eseguiti
entro il 31/05/2020</strong> in un’unica soluzione o con un massimo di 5 rate
mensili di pari importo.</p>



<ul class="wp-block-list"><li>CREDITO
IMPOSTA PER SPESE SANIFICAZIONE:</li></ul>



<p>Con lo scopo di incentivare la
sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di</p>



<p>contenimento del contagio del virus
COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è
riconosciuto, per il periodo d&#8217;imposta 2020, un <strong>credito d&#8217;imposta, nella
misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di
lavoro</strong> sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per
ciascun beneficiario.</p>



<ul class="wp-block-list"><li>CREDITO
IMPOSTA LOCAZIONE PER BOTTEGHE E NEGOZI:</li></ul>



<p>Ai soggetti esercenti attività d’impresa (con
esclusione delle attività NON SOSPESE, quindi per esempio: commercio al dettaglio
alimentari, tabacchi, lavanderie, pompe funebri ecc…) è riconosciuto, per
l’anno 2020, <strong>un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del
canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020</strong>, di immobili rientranti
nella categoria catastale C/1.</p>



<ul class="wp-block-list"><li>SOSPENSIONE DELL’ ATTIVITA’ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI: </li></ul>



<p>Sono <strong>sospesi dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020</strong> i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte, appunto, degli uffici degli enti impositori. </p>



<p>NB: l’Agenzia delle entrate, sospende per
pochi giorni le attività, ma intende avvalersi di una norma che concede alla
stessa 2 anni in più di tempo per accertare ai contribuenti l’annualità
d’imposta 2015 (annualità che si prescrive appunto al 31.12.2020).</p>



<ul class="wp-block-list"><li>SOSPENSIONE
DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DI RISCOSSIONE:</li></ul>



<p>Con riferimento alle entrate tributarie e
non tributarie<strong>, sono sospesi i termini dei</strong></p>



<p><strong>versamenti, scadenti nel
periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020</strong>, derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli accertamenti
esecutivi e avvisi di addebito INPS. La sospensione vale anche per accertamenti
doganali, ingiunzioni e atti direttamente esecutivi (ex L. 160/2019) di enti
territoriali.</p>



<p><strong>I versamenti oggetto di
sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese di giugno</strong>.</p>



<p>Prorogati al 31 Maggio i versamenti di
rottamazione e saldo e stralcio scaduti rispettivamente il 29 febbraio e in
scadenza il 31 marzo.</p>



<ul class="wp-block-list"><li>NORME
IN MATERIA DI SVOLGIMENTO ASSEMBLEE DI SOCIETA’:</li></ul>



<p>In deroga a quanto previsto dal codice
civile o dalle disposizioni statutarie, <strong>l’assemblea ordinaria dei soci è
convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio </strong>(31.12.2019 se
coincidente con l’anno solare).</p>



<p>In definitiva il Decreto presenta delle buone misure per
l’emergenza sanitaria e per la tutela dei lavoratori dipendenti, mentre
presenta dei <strong>limiti a dir poco notevoli, per quanto riguarda il sostegno
alle imprese.</strong></p>



<p>Di conseguenza, può andar bene soltanto come prima
risposta alla crisi causata dal Coronavirus, ma auspichiamo si possa già
intervenire in Parlamento con dei miglioramenti in sede di conversione in Legge.</p>



<p>Resta ferma la necessità di <strong>un ulteriore intervento
legislativo nel mese di aprile</strong>, questa volta, però, con delle misure più
significative, soprattutto nei confronti delle imprese.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.commercialistacala.it/decreto-cura-italia-sintesi-delle-principali-misure-a-favore-di-imprese-e-lavoratori/">DECRETO CURA ITALIA &#8211; SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE A FAVORE DI IMPRESE E LAVORATORI</a> proviene da <a href="https://www.commercialistacala.it">Commercialista Calà</a>.</p>
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